STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “InTo Brain”

Associazione per il sostegno alla ricerca, l’applicazione e la divulgazione nell’ambito delle scienze umane

 

Art. 1 – Denominazione, sede e durata 

È costituita ai sensi del Capo Terzo Titolo secondo del Libro Primo del Codice Civile una associazione senza finalità di lucro che assume la denominazione: “inTo Brain: Associazione per il sostegno alla ricerca, l’applicazione e la divulgazione nell’ambito delle scienze umane”, in breve denominata anche come “inTo Brain”.

L’Associazione ha sede in Corso Sommeiller, 21, CAP 10128, Torino, e potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.

 

Art. 2- Oggetto e scopi 

L’associazione è un ente apolitico, apartitico, aconfessionale e indipendente e non ha finalità di lucro. L’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti degli associati e di elettività delle cariche associative. L’Associazione si propone quale scopo primario lo sviluppo della ricerca teorica ed applicata nell’ambito delle scienze umane e la divulgazione dei suoi risultati. In particolare, l’Associazione ha come scopo quello di:

  • Promuovere e favorire le attività di studio e ricerca nell’ambito delle scienze umane, delle neuroscienze e delle scienze mediche psicologiche in tutte le loro articolazioni sia teoriche che applicative;
  • Applicare e accrescere i risultati della ricerca nelle scienze umane promuovendo interventi sul territorio volti a un accrescimento del benessere di individui in condizioni di disagio momentaneo e/o patologico lungo l’intero arco di vita, con particolare attenzione alle metodologie clinico-pratiche della “terza ondata” della psicologia cognitiva (es. Mindfulness).
  • Promuovere la divulgazione e l’approfondimento delle conoscenze negli ambiti propri tramite l’elaborazione di progetti, la cura di pubblicazioni, l’organizzazione di congressi ed eventi, l’attribuzione di borse di studio e di ricerca, mediante l’erogazione di contributi, nonché mediante l’attività di formazione e aggiornamento;
  • Assumere adeguate iniziative informative e promozionali per dare la massima risonanza, nazionale ed internazionale, ai progetti e agli eventi organizzati;
  • Collaborare con gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, interessati all’attività dell’Associazione;
  • Reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti e delle iniziative presso enti pubblici e privati;
  • Assumere tutte le iniziative di carattere scientifico economico, sociale, culturale, e tutto ciò che si rendesse utile, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

L’Associazione potrà inoltre accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate o da emanare dalla Comunità Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali e da ogni altro ente pubblico o privato.

Per la realizzazione dell’oggetto sociale e degli scopi sociali l’Associazione potrà compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, finanziaria, commerciale, pubblicitaria che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente.

 

Art. 3 – Patrimonio ed entrate 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • erogazioni liberali da parte di persone fisiche ed enti pubblici e privati;
  • contributi erogati da enti pubblici e privati;
  • quote di partecipazione dei partecipanti ai congressi ed agli eventi organizzati dall’Associazione;
  • ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all’Associazione; l’adesione all’Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre al versamento della predetta quota annua. Rimane comunque facoltà dei soci effettuare ulteriori versamenti volontari a sostegno dell’attività sociale. I versamenti si intendono effettuati a fondo perduto e, pertanto, non sono né rivalutabili né ripetibili in caso di scioglimento dell’Associazione ovvero in caso di scioglimento del rapporto associativo nei confronti dei singoli associati per effetto di morte, estinzione, recesso od esclusione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per causa di morte. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente anche i corrispettivi per servizi erogati agli associati.

 

Art. 4 – Associati 

Sono aderenti all’Associazione:

  • i Soci Fondatori;
  • i Soci Ordinari;
  • i Soci Onorari.

Sono ‘Soci Fondatori’ coloro che risultano dall’atto costitutivo e che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione; sono ‘Soci Ordinari’ coloro che intendono aderire all’Associazione. Sono infine ‘Soci Onorari’ coloro che per particolari meriti scientifici, culturali, sociali e istituzionali sono insigniti dall’Associazione nel corso della sua esistenza. La suddivisine degli aderenti nelle suddette categorie non comporta tuttavia alcuna differenza di trattamento; in particolare, ciascun aderente ha diritto di partecipare pienamente alla vita dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato ed in nessun modo può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso da parte dell’associato.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante l’espressa dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione, nonché di approvare ed osservare lo Statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro il predetto termine, la domanda si deve intendere respinta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di eventuale diniego.

 

Art. 5 – Recesso ed esclusione degli associati 

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, notificando la propria volontà al Consiglio Direttivo a mezzo di comunicazione scritta in formato cartaceo o elettronico. Il recesso ha effetto a partire dal giorno stesso in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, i soci possono essere esclusi dall’Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione e la relativa motivazione devono essere notificati al socio a mezzo di comunicazione scritta in formato cartaceo o elettronico. L’esclusione ha effetto dal ricevimento della comunicazione da parte del socio escluso. Il socio che intenda opporsi al provvedimento può presentare istanza di arbitrato, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del presente Statuto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’arbitro stesso.

 

Art. 6 – Organi sociali

 

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo

 

Art. 7 – L’Assemblea degli associati 

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, stabilendo Presidente e Vice Presidente;
  • delinea gli indirizzi dell’attività sociale;
  • delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
  • delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli aderenti, oppure da almeno la metà dei Consiglieri.

L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero, in caso di necessità, in qualunque altro luogo in Italia e all’estero. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.

La convocazione è fatta mediante lettera, fax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, ed è inviata a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Associazione e ai componenti del Consiglio, almeno otto giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione; la delega può essere conferita esclusivamente ad altro aderente all’Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dalla stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l’astensione viene computata come voto negativo.

Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli aderenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti.

 

Art. 8 – Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri. In sede di Atto Costitutivo, i consiglieri comparsi in atto provvedono alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Il mandato del Consiglio Direttivo ha una durata di 4 anni. Al termine del mandato, l’Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutti i consiglieri, comunque nominati, restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta ovvero diversa deliberazione dell’assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno, di cui una entro mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve essere inviata, mediante lettera, fax, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. In situazioni di particolare urgenza, la convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno ventiquattro ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo qualora istituito.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per le delibere concernenti le proposte di modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica.

Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo viene redatto uno specifico verbale che viene trascritto nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo e del Segretario.

 

Art. 9 – Poteri del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo:

  • stabilisce le azioni da svolgere per la realizzazione degli scopi dell’Associazione;
  • approva il bilancio consuntivo;
  • determina compensi, remunerazioni e rimborsi;
  • provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente in sostituzione di quello eventualmente dimesso o cessato;
  • nomina il Segretario definendone i compiti;
  • nomina uno o più nuovi consiglieri laddove tale nomina si renda opportuna, a giudizio del Consiglio stesso, per il migliore funzionamento dell’organo amministrativo: tale deliberazione è assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti in carica;
  • approva lo scioglimento del Associazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di:

  • procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari e immobiliari;
  • assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari;
  • fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato;
  • stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo;  consentire ogni atto inerente a ipoteche e trascrizioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più consiglieri ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

 

Art. 10 – Il Presidente 

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente inoltre: convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

  • cura i rapporti istituzionali;
  • vigila sull’attuazione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
  • adotta direttamente provvedimenti di particolare urgenza e gravità a tutela degli interessi dell’Associazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente ovvero, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano.

 

Art. 11 – Il Vice Presidente 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle sue funzioni ed ha l’uso della firma sociale. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

 

Art. 12 – L’Organo di controllo 

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l’organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a secondo delle necessità e delle dimensioni dell’Associazione.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

Il revisore contabile dura in carica per tre esercizi sociali, è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

I Revisori, ovvero il Revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea degli associati.

L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del suo Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto in apposito Libro.

 

Art. 13 – I libri sociali 

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene il libro dei Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea degli associati ed il libro dei verbali delle Adunanze e delle deliberazioni del consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all’Associazione.

I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

 

Art. 14 – Rapporti di lavoro 

L’Associazione può acquisire le prestazioni necessarie all’esercizio dell’attività istituzionale e di quelle connesse anche mediante la stipulazione di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione o di altre forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune.

 

Art. 15 – Bilancio 

Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile dell’anno successivo il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio dell’esercizio, accompagnato da una relazione illustrativa. Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà approvare il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell’anno successivo in caso di comprovate e motivate necessità.

Dal bilancio deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione; la relazione, oltre ad illustrare i criteri di redazione e di valutazione adottati, nonché il contenuto del rendiconto, fornisce anche tutte le indicazioni necessarie alla comprensione dell’andamento della gestione e dei programmi di attività dell’Associazione.

 

Art. 16 – Divieto di distribuzione di utili 

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 17 – Scioglimento del Associazione e devoluzione del patrimonio 

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni aventi il medesimo scopo sociale o a fini di pubblica utilità.

 

Art. 18 – Clausola compromissoria 

Qualunque controversia dovesse insorgere, in dipendenza all’esecuzione od interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti, ovvero; in mancanza di accordo, la nomina verrà effettuata dal Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Torino su istanza di parte diligente.

 

Art. 19 – Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Condividi questo post: